Si realizzerebbe per questo un capovolgimento della criterio proveniente da cui all’art. 530 co. 2 c.p.c. , potendo il giudice applicare la pena concordata dalle parti ancora quando manchi sia dubbia se no contraddittoria la prova positiva del l’candore dell’incolpato. Chiunque cagioni In colpa la morte tra una persona per https://www.avvocatopenalistanapoli.com/investimenti-internazionali-saragozza.html