Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di periglio, integrato dal compimento nato da atti simulati ovvero fraudolenti volti a coprire i propri se no altrui beni, idonei – conforme a un parere “decaduto ante” quale valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente https://www.avvocato-penalista.org/pedopornografia-anzio.html